E' abbastanza curioso vedere
quanta fiducia viene riposta
nelle ricerche informatiche...
:-)))))
soprattutto da chi all'epoca
andava più o meno all'asilo!!
solo che nel web c'è di tutto
e di più!!
Noi all'epoca, pur giovanissimi,
c'eravamo,anche se a qualcuno
la memoria fa un po'cilecca.
La confusione nasce dal fatto
che le leggi vere e proprie
si facevano a grande distanza
di tempo, e nel frattempo si
legiferava a colpi di disegni
di legge, decreti ministeriali,
decreti del presidente della
repubblica e chi più ne ha...
Io ricordo perfettamente, a
prova di scommessa, che dal
punto di vista dell'applicazione
"sul campo" il passaggio dal 1979
al 1980 decretò la fine della
psub notturna e con gli auto-
respiratori.
Ed il pescato giornaliero ammesso
passò da 15 a 5 kg...
Se poi occorre il "pezzo di
carta" per la scommessa,
copio&incollo.
Nel caso, ho in solaio le
riviste di quegli anni (Mondo
Sommerso, Il Subacqueo)
Ah,giusto per incazzarci un po',
è del 1979, qualche mese prima
del decreto seguente, che vedemmo
per la prima volta la stesura
del progetto delle aree marine
protette. Vediamo in questi anni
la realizzazione di un piano
a tempi lunghi... :-(((
parafrasando il Supremo,
DeJuventuteteam
Michele
Milano
- D.M. 7 gennaio 1980. Modalità per l'iscrizione
nel registro dei pescatori e disciplina
della pesca sportiva e di quella subacquea.
(G.U. 12 gennaio 1980 n. 11)
Art. 1. Possono ottenere l'iscrizione nel registro dei
pescatori coloro che, oltre ad avere i requisiti indicati
nell'art. 35 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968
n. 1639. dichiarino di voler esercitare la pesca marittima
quale attività esclusiva o prevalente e di assoggettarsi
alle assicurazioni previdenziali del settore.
La dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, è resa
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.
15. Il capo del compartimento marittimo può attingere
informazioni in qualsiasi momento al fine di
verificare l'esattezza della dichiarazione predetta.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
di cancellazione è ammesso ricorso al Ministro della
marina mercantile.
Art. 2. La pesca sportiva può essere esercitata
esclusivamente con i seguenti attrezzi individuali e
non individuali:
a)coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve
essere superiore a 6 metri;
b) giacchino o rezzaglio o sparviero di perimetro
non superiore a 6 metri;
c)lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, lenze
morte, bolentini, correntine a non più di sei ami,
lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non
possono essere usate più di cinque canne per pescatore;
d)lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e)mattelli per la pesca di superficie, fucile sbacqueo,
fiocina a mano, canna per cefalopodi,
f)parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei
parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione
non deve essere superiore a duecento
ami, qualunque sia il numero delle persone imbarcate;
g)nasse: non possono essere calate da ciascuna imbarcazione
più di due nasse.
La pesca sportiva non può essere effettuata con
l'ausilio di fonti luminose ad eccezione della torcia
utilizzata dai pescatori subacquei. Nell'esercizio
della pesca con la fiocina a mano è consentito l'uso
di una lampada.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente
pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore
a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo
di peso superiore. Giornalmente può essere catturato
un solo esemplare di cernia a qualunque specie
appartenga (1).
(1) Articolo così sostituito dal D.M. 6 agosto 1982.
Art. 3. La pesca subacquea, professionale o sportiva,
è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di
apparecchi ausiliari di respirazione. L'utilizzazione
degli apparecchi ausiliari di respirazione è consentita
soltanto per finalità diverse dalla pesca.
La raccolta di corallo o molluschi con la utilizzazione
di apparecchi ausiliari di respirazione è consentita
esclusivamente ai pescatori professionisti.
Ai fini della sicurezza e salvaguardia dei pescatori
subacquei è consentito trasportare sullo stesso
mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi
simili ad apparecchi ausiliari di respirazione, fermo
restando il divieto di servirsi di questi ultimi per
l'esercizio della pesca subacque.
La pesca subacque può essere effettuata soltanto
durante le ore diurne.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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